Novità in arrivo per le famiglie italiane che riceveranno dei soldi in più per l’idennità di accompagnamento.
Le indennità sono delle prestazioni di tipo assistenziale che l’INPS eroga a coloro che presentano delle particolari condizioni di salute. In questi casi, lo Stato riconosce una indennità di accompagnamento (agli invalidi non autosufficienti); una indennità ai non vedenti civili assoluti; una indennità di comunicazione ai non udenti e una indennità di frequenza per gli invalidi di minor età.
Spesso ci si pone la domanda se è possibile cumulare due indennità. Questo dipende dalla situazione in cui ci si ritrova. Se ad esempio il minore invalido è già possessore di una indennità di accompagnamento, in quel caso, non sarà possibile procedere con la richiesta di indennità di frequenza.
A parte ciò, non ci sono problemi per il cumulo dell’indennità di accompagnamento con l’indennità per i non vedenti civili totali e con l’indennità per i non udenti. Le due prestazioni, però, possono essere richieste e percepite assieme solo se sono state concesse per distinte minorazioni, ognuna relativa a differenti status di invalidità.
Gli importi per le indennità: quanto riceverai?
Attualmente, lo Stato Italiano ha riconosciuto ufficialmente i seguenti importi per indennità: 530,27 euro per le indennità di accompagnamento per un totale di 12 mensilità; 959,21 euro per 12 mensilità per l’indennità per i non vedenti totali; 217,64 euro al mese per l’indennità per i non vedenti parziali; 261,11 al mese per 12 mesi per l’indennità di comunicazione per i non udenti.
Inoltre, lo Stato prevede una indennità di frequenza per invalidi di minor età di 313,91 euro al mese per 12 mensilità (se si ha un reddito annuo inferiore a 5.391, 88 euro). È prevista anche una indennità per i lavoratori con drepanocitosi o talassemia major con anzianità contributiva pari o superiore a 520 settimane e almeno 35 anni di età, che ammonta a 563,74 euro al mese.
In caso di residenza all’estero e cittadinanza italiana, non è possibile ricevere l’indennità, poiché la legge italiana prevede che l’indennità di accompagnamento sia concessa solo a colore che risiedono su territorio Italiano in maniera stabile e continuativa. Se il beneficiario dell’indennità trascorre più di 6 mesi fuori dall’Italia, l’INPS procede alla sospensione dell’erogazione dell’indennità.
Dopo circa un anno dalla sospensione, l’INPS procede alla revoca dell’indennità in maniera definitiva. Le eccezioni, in questo caso, sono previste solo per gravi motivi sanitari o per la necessità di assistere un familiare residente all’estero. Nonostante il diritto della persona non autosufficiente di avere un accompagnatore, l’indennità non può essere intestata all’accompagnatore stesso.