Attenzione alla recente ordinanza della Corte di Cassazione in merito al rimborso dell’importo versato all’ex coniuge durante il matrimonio.
Quando si parla di responsabilità economiche nel contesto di una convivenza e di una successiva separazione occorre tenere sempre presenti quelle che sono le sentenze della Corte di Cassazione. Che, ad esempio, di recente si è espressa in merito ad una questione complessa riguardante la sussistenza o meno del diritto a rimborsare la cifra che il coniuge ha versato durante il matrimonio per un preciso scopo.
Prima di entrare nel merito della questione segnaliamo che l’ordinanza di riferimento è la numero 17155/2023 e riguarda proprio ciò che accade durante la convivenza e quali saranno le conseguenze dopo la separazione.
Spese per ristrutturare un immobile di proprietà del coniuge: l’ex ha diritto o no al rimborso?
La questione è legata in particolare alle spese affrontate da un coniuge per ristrutturare un immobile di proprietà esclusiva dell’altro coniuge nel periodo della convivenza. In caso di successiva separazione le somme di denaro elargite dovranno essergli rimborsate o meno? L’ordinanza è partita da un caso specifico nel quale l’ex marito veniva portato in giudizio per chiedere la restituzione di un importo di denaro versato dalla moglie per ristrutturare un immobile intestato al coniuge.
La risposta potrebbe sembrare scontata ma non lo è ed effettivamente quanto stabilito dal tribunale prima e dalla Corte d’appello poi va nella direzione opposta rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare. La domanda è stata infatti respinta e la sentenza di primo grado è stata confermata in Corte d’Appello dopo che la donna ha deciso di ricorrere in Cassazione. Ma le carte in tavole non sono cambiate: l’ex coniuge non ha diritto alla restituzione delle somme erogate durante il matrimonio.
I motivi della decisione di tribunale e Cassazione
Si è stabilito che tali spese rientrano nel contesto dei “doveri primari di solidarietà e reciproca contribuzione ai bisogni della famiglia”. Pertanto che non si possa utilizzare tale intervento economico allo scopo di richiedere successivamente un rimborso qualora il legame coniugale venisse a sciogliersi. La moglie ha di fatto contribuito alle spese dell’immobile intestato al coniuge ma il marito ha messo a disposizione della coppia e dei figli l’abitazione, pur essendone egli il proprietario esclusivo. Questo godimento delle migliorie apportate all’abitazione è durato fino a quando è durata la convivenza.