La legge stabilisce una data entro cui ricevere la tredicesima mensilità: cosa occorre fare però in caso di mancata erogazione?
In base ai dettami di legge, datori di lavoro ed enti previdenziali sono tenuti a versare ai dipendenti ed ai pensionati in proprio carico una mensilità aggiuntiva di valore pari ad un dodicesimo di quanto versato nell’arco dei dodici mesi di retribuzione definita solare. Tale importo, definito tredicesima, deve essere versato entro il mese di Dicembre in un’unica soluzione.
Il giorno di accreditamento viene stabilito dai singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), i quali tendono a fissarlo durante il periodo delle festività natalizie. Tuttavia, alle aziende viene riservata discrezionalità, ovvero possono decidere per prassi o per contratto di effettuare l’erogazione anche in anticipo rispetto a quanto indicato dal CCNL. Ai dipendenti statali ed ai pensionati, invece, solitamente l’erogazione avviene lo stesso giorno fissato per lo stipendio e per il cedolino della pensione.
Tuttavia, può succedere che la tredicesima tardi ad arrivare, tanto per i dipendenti pubblici quanto per quelli privati e per i pensionati. Cosa fare dunque se ciò accade? Ebbene, innanzitutto è importante chiarire che può succedere in due casi: per inadempienza del datore di lavoro o dell’ente previdenziale; oppure per mancata maturazione della gratifica economica della tredicesima. Vediamo quali sono le differenze e cosa fare.
Mancato versamento della tredicesima: perché e cosa fare
Se l’erogazione della tredicesima non avviene entro i tempi stabiliti per inadempienza del datore di lavoro o dell’ente previdenziale, è importante che il lavoratore o il pensionato siano a conoscenza che esistono tempi di prescrizione oltre i quali il diritto a percepire la mensilità aggiuntiva decade. Viene definito termine di prescrizione presuntiva ed ha durata di 3 anni.
Per questo motivo, in caso di mancata ricezione occorre agire tempestivamente per far valere il proprio diritto ad ottenere l’importo dovuto ma non corrisposto. Nella maggior parte dei casi, è sufficiente effettuare un sollecito diretto al datore di lavoro o all’ente preposto. Tuttavia, se ciò dovesse non bastare, è consigliabile rivolgersi ad un sindacato o ad associazioni di categoria del settore lavorativo presso cui si esercita per ricevere l’assistenza necessaria ad effettuare le operazioni opportune per un celere ravvedimento.
In altri casi, però, potrebbe sussistere una condizione diversa, in particolare per i lavoratori: ovvero potrebbero aver maturato nel corso dell’anno periodi di assenza tali da non consentire l’accumulo delle risorse per la tredicesima. Tra questi, rientrano i periodi di congedo parentale facoltativo, l’aspettativa ed i permessi non retribuiti, l’astensione da lavoro per malattia del figlio, malattia prolungata oltre il periodo di comporto ed il lavoro effettivo annuo per periodi inferiori ai 15 giorni al mese. In questi casi, è consigliabile verificare con il datore di lavoro la propria posizione e quanto effettivamente maturato nel corso dell’anno.