Il Tfr è il trattamento di fine rapporto ma è possibile riceverlo anche prima di 8 anni di lavoro? Facciamo chiarezza sulla base delle normative vigenti
Il Tfr è certamente uno degli importi di denaro più attesi dai lavoratori che concludono la propria carriera professionale avviandosi alla pensione. Si tratta di una retribuzione ‘differita’, maturata dal dipendente nel corso del suo rapporto di lavoro e che, come vuole il nome (trattamento di fine rapporto), verrà erogata nella sua interezza al termine del rapporto stesso.
Tuttavia in diversi casi è possibile farne richiesta anticipatamente e, dunque, beneficiare dell’intero importo maturato fino a quel momento o di una parte di esso. Un esempio è legato alla decisione di acquistare la prima casa: chiedere l’anticipo del Tfr al datore di lavoro consentirebbe di ridurre parte della quota di mutuo.
Tfr, è possibile ottenerlo anche prima degli 8 anni di anzianità? Cosa dice la legge
Non tutte le motivazioni sono ritenute valide e, inoltre, vi sono anche delle tempistiche precise pensate per tutelare il datore di lavoro stesso dal rischio che numerosi lavoratori possano richiedere contemporaneamente un anticipo del Tfr. Infatti per legge non è possibile richiedere, ad esempio, il trattamento di fine rapporto prima di aver maturato 8 anni di anzianità. In molti però si domandano se possa esserci un’eccezione alla regola e se, ad esempio, con un’anzianità di servizio di cinque anni, vi sia in alcuni precisi casi, la possibilità di riceverlo ugualmente. Prima di fornire una risposta al quesito occorre sottolineare che per il calcolo del Tfr è essenziale conoscere la retribuzione annuale del lavoratore. Si tratta infatti di una quota della retribuzione stessa divisa per 13,5: essa viene inoltre proporzionalmente ridotta nel caso di frazioni di anno e la frazione di mese maggiore uguale di 15 giorni verrà computata come mese intero.
Per quanto riguarda l’erogazione, avviene in caso di licenziamento, dimissioni oppure di risoluzione consensuale del rapporto lavorativo. Oppure anticipatamente con almeno 8 anni di servizio presso il medesimo datore di lavoro. In questo caso l’anticipazione non potrà superare il 70% del trattamento maturato in quel momento. Il datore di lavoro evade queste richieste entro due limiti: il 10% degli aventi titoli ed il 4% del numero totale dei dipendenti solo per spese sanitarie legate ad interventi straordinari o terapie e per l’acquisto della prima casa per sé o per i figli, purché documentata con atto notarile.
Ebbene a livello normativo non è prevista la possibilità di ricevere il Tfr dopo solo 5 anni anche se bisogna verificare cosa prevedono nello specifico i contratti collettivi di lavoro: potrebbero infatti prevedere per il dipendente un trattamento di miglior favore. Inoltre vi è anche la possibilità di stabilire accordi individuali specifici che possano consentire di fruire, anche con anzianità inferiore ad 8 anni, dell’anticipo.