Non è nata ieri ma non tutti ne conoscono il funzionamento: ecco che cos’è la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata per andare in pensione prima
Una delle strade che parte di coloro che si trovano in prossimità di pensionamento può percorrere è quella relativa alla RITA. Ne avete mai sentito parlare? Non si tratta di una novità introdotta di recente ma di una misura presente sin dal 2018, inserita nell’allora legge di Bilancio e già sfruttata da migliaia di persone. Allo stesso modo però sono in tanti a non conoscere ancora oggi la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata ed i vantaggi ad essa connessi.
Vediamo dunque che cos’è questa prestazione pensionistica, quali sono i requisiti per ottenerla ed in che modo richiederla. Iniziamo con il dire che questa misura consente al contribuente di godere di un regime fiscale favorevole e a richiederla possono essere coloro che aderiscono a specifiche forme di previdenza complementare.
Ma a quali condizioni? Occorre essere rimasti disoccupati nel periodo che manca per raggiungere i requisiti anagrafici per poter ottenere la pensione di vecchiaia obbligatoria e, come sottolineavamo in precedenza, avere aderito ad un fondo di previdenza complementare.
Le forme possibili per poter ottenere la RITA sono i piani pensionistici individuali gestiti “con contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale” oppure i fondi chiusi di origine negoziale “istituiti nell’ambito della contrattazione collettiva”. Oppure ancora i fondi aperti istituiti da società di gestione del risparmio, istituti bancari, società di intermediazione mobiliare e imprese di assicurazioni.
Non finisce qui perché occorre che il lavoratore abbia cessato l’attività lavorativa e maturato, nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza, un minimo di 20 anni di contribuzione nel momento in cui invierà la domanda per richiedere RITA. L’iscrizione alle forme pensionistiche complementari deve essere di almeno 5 anni e occorre aver maturato, entro i 5 anni successivi alla domanda, l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio.
Esiste anche una seconda possibilità per ottenerla ovvero essere inoccupati da più di 24 mesi maturando entro i 10 anni successivi alla domanda l’età anagrafica per la pensione, avere un minimo di 20 anni di contribuzione ed essere iscritti da almeno 5 anni alle forme pensionistiche complementari.
L’erogazione della RITA può avvenire per un periodo massimo, rispettivamente, di 5 o 10 anni ed il capitale erogato è legato al montante che l’aderente ha accumulato presso la forma pensionistica complementare, versato in diverse rate (con periodicità non superiore a 3 mesi) fino a quando si matureranno i requisiti per la pensione di vecchiaia. Il tutto con un regime fiscale vantaggioso.
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