L’Agenzia delle Entrate chiarisce in merito alle detrazioni Irpef previste per i premi assicurativi da inserire nel Modello 730. Ecco quando si può fare.
L’inizio della stagione della dichiarazione dei redditi si è ufficialmente aperta lo scorso 30 Aprile quando l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sull’area utente dei contribuenti il Modello 730 precompilato. Si ha tempo fino al 15 di Ottobre per controllare i dati inseriti dall’Agenzia ed eventualmente confermare direttamente quanto segnalato.
Come sappiamo il Modello 730 è il più diffuso atto di dichiarazione dei redditi usato dai contribuenti italiani e al suo interno è possibile inserire tutta una serie di spese affrontate nell’arco dell’anno e che determinano le cosiddette detrazioni Irpef per le quali è possibile ottenere un rimborso. Dalle spese mediche passando per l’affitto di casa finanche agli abbonamenti ai centri sportivi e così via, sono tante le voci che si possono inserire.
Di recente l’AdE ha chiarito proprio uno di questi punti ovvero l’inserimento delle detrazioni riguardanti le polizze assicurative. Per queste è possibile ottenere una detrazione fiscale del 19%, ma bisogna fare attenzione e fare una distinzione tra premi assicurativi ramo danni e ramo vita. Non sono la stessa cosa e non possono essere inserite entrambe le tipologie.
La buona notizia è che si possono inserire tra le voci delle detrazioni Irpef del 730 anche le spese riguardanti la stipula di polizze assicurative; la brutta notizia è che non si possono inserire tutte le tipologie di assicurazioni potenzialmente stipulabili.
In altre parole, le detrazioni non spettano per tutti i premi assicurativi ma solo ed esclusivamente per quelli che prevedono un rischio di invalidità non inferiore ai 5 punti percentuali e il rischio di decesso, indipendentemente dalla causa che abbia causo l’infortunio o la morte dell’assicurato. Inoltre la compagnia non deve esercitare il recesso di contratto.
Va da sé, quindi, che non possono essere inserite in dichiarazione dei redditi le spese riguardanti la RC Auto e moto, la polizza assicurativa a tutela legale e la polizza assicurativa per incendio e scoppio.
Rientrano invece nella tipologia di assicurazioni detraibili quelle stipulate per la vita, così come la polizza infortuni conducente auto e in generale quelle per infortunio. A queste si aggiungono le polizze sottoscritte per coprire eventuali danni provocati da calamità naturali su beni immobiliari ad uso residenziale. Per queste tipologie di assicurazioni si può ottenere fino al 19% di detrazione Irpef.
Per quanto riguarda i documenti da allegare al modello 730 per ottenere la detrazione riguardanti le polizze assicurative basta presentarne due: il contratto di stipula dell’assicurazione e le ricevute di pagamento.
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