L’IMU 2024; le date di scadenza per il pagamento e le esenzioni degli aventi diritto. Tutto quello che c’è da sapere per la tassa sulla casa.
Ci sono ben poche novità rispetto al trattamento della tassa sulla casa rispetto allo scorso anno. L’imposta resta di competenza comunale ed è quindi questo l’ente preposto a definire l’ammontare dei pagamenti. Ricordiamo che si tratta di una tassa sul possesso degli immobili, dove per quest’ultimo si intende il titolo di proprietà o di altro diritto reale sull’immobile e, quindi, usufrutto enfiteusi e così via.
La tassa si paga in acconto e saldo; le date da segnare in calendario per quest’anno sono il 17 giugno -il 16 solitamente fissato come limite è domenica- quando avviene il pagamento della prima rata, mentre il saldo finale va pagato entro e non oltre il 16 dicembre 2024. Il pagamento può avvenire anche in un’unica tranche che però non è la forma di pagamento più consigliata -la data da ricordare in ogni caso è il 28 ottobre- e questo perché nel frattempo potrebbero essere pubblicate nuove aliquote di pagamento, motivo per il quale ci si dovrà poi ricordare di fare l’integrazione.
Non cambiano poi le esenzioni che vediamo nel dettaglio di seguito.
Trattandosi di una tassa che devono pagare i possessori degli immobili, va da sé che i primi ad essere esclusi per legge dal pagamento sono gli inquilini affittuari o l’eventuale comodatario. Ci sono poi le esenzioni rispetto agli immobili, si tratta di determinate tipologie di strutture i cui possessori non sono obbligati al pagamento dell’IMU.
La tassa sulla casa non si paga, infatti, qualora si tratta della prima abitazione; quindi l’immobile in cui il possessore risiede abitualmente e ha la residenza anagrafica. L’immobile in questione però non deve essere classificato di lusso e rientrare in una delle diciture: A2, A3, A4, A5, A6, A7. Non si paga poi l’IMU sugli immobili assimilati ad abitazione principale.
A questi si aggiungono altre categorie di immobili che riguardano: gli immobili delle cooperative adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori; terreni agricoli a immutata destinazione agro-silvo-pastorale. Si aggiungono le aree fabbricabili possedute da coltivatori diretti; gli immobili degli enti non commerciali e solo se destinati allo svolgimento dell’attività non commerciale; gli immobili ad uso culturale; gli immobili di proprietà della Santa Sede e, di conseguenza, tutti gli immobili destinati all’esercizio del culto con relative pertinenze. Sono esclusi, infine, anche gli immobili dell’Accademia dei Lincei e i fabbricati del gruppo E e cioè destinati ad uso particolare.
A fronte dei soggetti e degli immobili totalmente esclusi dal pagamento dell’IMU, i Comuni prevedono comunque delle minorazioni o sconti in determinati casi. Pagano una tassa ridotta del 50% i proprietari degli immobili riconosciuti a patrimonio storico; per immobili inagibili o inabitabili o per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito ai parenti in linea retta fino al 1° grado.
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