In che modo è possibile richiedere il sussidio Inps qualora la percentuale di invalidità sia inferiore al minimo previsto?
Per poter usufruire del cosiddetto sussidio di invalidità che rappresenta una garanzia, prevista dalla Costituzione, al mantenimento e all’assistenza sociale per quei cittadini che non hanno la possibilità di lavorare a causa di patologie gravi o handicap, è necessario rispettare alcuni requisiti. Si acquisisce infatti la titolarità della legge 104 ed i ‘benefici’ economici ad essa connessi, solo nel caso in cui un’apposita Commissione Medica determini che la percentuale di invalidità sia superiore ad una certa soglia.
In tal modo verrà riconosciuta l’invalidità civile e pertanto i cittadini potranno ottenere una serie di sussidi economici, permessi lavorativi per il caregiver e altre forme di assistenza. Ma in che modo è possibile ottenere tale sussidio nel caso in cui la percentuale di invalidità sia bassa?
Il riconoscimento del sussidio di invalidità cresce al crescere della percentuale di invalidità riconosciuta, ma al di sotto di una certa, non è previsto che venga corrisposto in quanto viene negata la condizione di inabilità. Questo può accadere sia dopo una prima visita che nel corso della visita di revisione, ed in tanti si chiedono come comportarsi in questi casi. Vi sono effettivamente diverse possibilità qualora si ritenga che l’assegnazione del grado di invalidità non sia corretto. La strada percorribile è quella del ricorso giudiziario in merito alla fase dell’accertamento sanitario o, in alternativa, quella del ricorso amministrativo per quanto riguarda la procedura relativa alla concessione del beneficio.
Non è invece possibile presentare una nuova domanda per l’accertamento sanitario che necessità della presentazione di un certificato medico rilasciato dal medico di base; in questo caso la sola eccezione è relativa alle domande di aggravamento secondo quanto previsto dalla legge 80/2006. Per quanto concerne il ricorso giudiziario esso può essere presentato nei caso dei provvedimenti di mancato riconoscimento dell’invalidità civile, di sordità o cecità, di handicap e disabilità. Il tutto con scadenza sei mesi a partire dal giorno di emissione del provvedimento. In caso di superamento del periodo bisognerà presentare una nuova domanda di riconoscimento dell’invalidità.
Il ricorso amministrativo invece è previsto nei casi di rigetto o di revoca dei benefici economici correlati ai requisiti amministrativi come cittadinanza, reddito o residenza. E va presentato telematicamente all’Inps nella sezione Sostegni, Sussidi e Indennità – Ricorso amministrativo invalidità civile” o presso un patronato. Infine qualora si intenda sottoporsi ad una nuova visita medica, bisognerà tener conto del fatto che la procedura di accertamento ripartirà da zero e bisognerà recarsi nuovamente dal medico curante.
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