L’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono le regole per usufruire dei benefici del Sismabonus Acquisti: c’è un’importante novità.
Il Sismabonus Acquisti potrà essere utilizzato anche per i lavori di finitura eseguiti dopo il rogito e, dunque, non ancora effettuati al momento dell’acquisto.
A sottolineare questa possibilità è la Risoluzione n.14/E dell’8 marzo 2024 dell’Agenzia delle Entrate, che ha specificato anche che l’immobile può essere classificato in una categoria catastale fittizia all’atto della compravendita.
Il Sismabonus Acquisiti è un’agevolazione, introdotta nel 2013, diretta a coloro che intendono compiere lavori edilizi per ridurre di una o due classi il rischio sismico. Possono beneficiarne gli edifici situati in zone con rischio sismico 1,2 e 3.
Nel dettaglio, il Bonus consiste in una detrazione del 75% e dell’85% del costo dell’immobile, entro una spesa massima di 96 mila euro. Si può ottenere anche per le abitazioni ricavate da una demolizione e ricostruzione di un fabbricato, i cui lavori sono stati compiuti da un’impresa di costruzione o ristrutturazione. È, però, necessario che l’unità immobiliare sia venduta entro 30 mesi dal termine degli interventi edilizi e che le spese siano effettuate entro il 31 dicembre 2024.
Ma scopriamo quali sono le regole per la corretta fruizione del Sismabonus Acquisti, specificate dalla Risoluzione n. 14/E dell’Agenzia delle Entrate.
Sismabonus Acquisti anche per le finiture successive al rogito: i chiarimenti
L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che, per l’accesso al Sismabonus Acquisti, non è determinante il mancato completamento degli interventi di finitura all’atto della compravendita oppure la qualificazione degli immobili in una categoria catastale fittizia (ossia quella F/3, in corso di costruzione).
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate chiarisce un dubbio molto diffuso, che riguarda la facoltà di richiedere la detrazione anche per gli acquisti di immobili in cui, al momento della vendita, sono stati ultimati solo i lavori strutturali. In pratica, quello che conta è la sicurezza strutturale degli edifici e non il completamento estetico.
Per ottenere il Sismabonus Acquisti, devono ricorrere due requisiti:
- deve essere stata asseverata la riduzione di una o due classi di rischio sismico;
- l’atto di compravendita deve essere sottoscritto entro il termine di validità del beneficio.
L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che i contribuenti interessati hanno la facoltà di scegliere di accedere all’agevolazione fiscale anche tramite la cessione del credito o lo sconto in fattura. Al riguardo, è opportuno ricordare che, sia per la cessione sia per lo sconto in fattura, deve essere presentato il titolo abilitativo, per non sottostare al divieto introdotto dal Decreto Blocca Cessioni.