Cambia la musica – fiscalmente parlando – anche per gli insegnanti. Ecco chi e quando deve adempiere agli stessi obblighi dei liberi professionisti con partita Iva.
Ricordate il vecchio buon insegnante di scuola elementare, media o superiore, ben saldo sulla cattedra, con la temuta penna rossa sempre a portata di mano e lo stipendio sicuro a fine mese? Se non è un retaggio del passato, poco ci manca. Anche la figura – fondamentale – del docente si è evoluta e trasformata nel tempo, nel bene o nel male a seconda dei punti di vista. E oggi, molti dei laureati con la vocazione dell’insegnamento devono addirittura fare i conti con la partita Iva.
A lanciare il sasso nello stagno è stato l’interpello n. 63 del 2024, rivolto all’Agenzia delle Entrate da un insegnante che – come molti suoi colleghi oggi – si divide tra la cattedra e altre attività di carattere privato. Il contenuto della risposta dell’Ade è tutt’altro che scontato: anzi, ha subito messo in allarme molti addetti ai lavori. Vediamolo nel dettaglio.
Quando scatta l’obbligo di partita Iva per i docenti
A porre il quesito è stato un docente che in passato aveva svolto lezioni di lingua straniera con partita Iva, ma ora detiene un incarico part time presso una scuola statale: per continuare l’attività di insegnamento privato occorre sempre la partita Iva o no?
Secondo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello dell’8 marzo 2024, l’insegnante che detiene una posizione part time come titolare di una cattedra deve avere una partita Iva se impartisce in modo regolare lezioni private o fornisce servizi di ripetizioni. E può scegliere tra due regimi fiscali:
- il forfettario, soggetto a una tassazione del reddito ai fini dell’Irpef con un’aliquota del 15%, senza applicazione dell’Iva ma con l’obbligo di emettere fatture
- il regime speciale per le lezioni private, che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva Irpef del 15% sui compensi derivanti da tali attività, con obbligo di fatturazione con esenzione dell’Iva.
Nonostante la qualifica di dipendente pubblico, dunque, il docente che svolge assiduamente questo tipo di attività “collaterale” deve essere dotato di un numero di partita Iva. Per chi non è insegnante ma dà comunque ripetizioni, invece, sembra confermata la possibilità di affidarsi allo strumento della ritenuta d’acconto, se l’introito annuale complessivo non supera la soglia dei 5.000 euro.