La Corte Costituzionale si è recentemente pronunciata sul ricalcolo della pensione di reversibilità. Ecco, allora, qual è l’iter da seguire.
In seguito alla diffusione di una circolare a dicembre 2023, l’INPS ha accolto una nuova direttiva della Corte Costituzionale concernente la cumulabilità tra la pensione di reversibilità e i redditi dei sopravvissuti. Ecco, allora, l’iter da seguire anche alla luce di questa nuova, recentissima pronuncia.
L’INPS procederà alla revisione dei trattamenti pensionistici coinvolti nel caso esaminato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.162/2022. Si tratta delle pensioni di reversibilità soggette a tagli superiori rispetto ai redditi dei sopravvissuti. Gli arretrati emersi verranno corrisposti entro i limiti temporali della prescrizione quinquennale.
La Corte Costituzionale ha precisato che le disposizioni contenute nel comma 41 dell’art. 1, Legge n.335/1995, insieme alla relativa Tabella F, non rispettano il principio di ragionevolezza. Non prevedono il divieto di ridurre effettivamente la pensione in misura maggiore rispetto alla somma dei redditi del beneficiario, nel caso di cumulo tra la pensione di reversibilità e altri redditi. Di conseguenza, è stata riconosciuta l’urgenza di stabilire un limite massimo alla riduzione delle pensioni di reversibilità coinvolte, introducendo il concetto di “somma dei redditi”.
Ricalcolo pensione di reversibilità: l’iter da seguire
Per quanto riguarda la procedura di revisione, l’INPS calcolerà le differenze sui pagamenti arretrati risalendo alla data di liquidazione della pensione, includendo gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria, nel rispetto della prescrizione quinquennale. Le nuove direttive stabiliscono quattro scenari distinti in base all’entità dei redditi soggetti a tassazione, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali. Ecco nel dettaglio.
1. Reddito inferiore o pari a tre volte il trattamento minimo INPS: la pensione è totalmente cumulabile con i redditi del beneficiario;
2. Reddito superiore a tre volte il trattamento minimo INPS: la pensione è cumulabile per il 75% con i redditi del beneficiario;
3. Reddito superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS: la pensione è cumulabile per il 60% con i redditi del beneficiario;
4. Reddito superiore a cinque volte il trattamento minimo INPS: la pensione è cumulabile per il 50% con i redditi del beneficiario.
Alcuni importi non sono considerati nella formazione del reddito, tra cui i trattamenti di fine rapporto, il reddito derivante dall’abitazione principale e le pensioni di reversibilità stesse. Il riesame avviene senza necessità di richiesta esplicita da parte dei pensionati. Inoltre, coloro che hanno diritto alla ricostruzione del trattamento pensionistico riceveranno anche ratei arretrati, interessi legali e adeguamenti monetari, conformemente ai limiti di prescrizione quinquennale stabiliti dalla legge.
Tuttavia, per quanto riguarda i tempi di attuazione, l’INPS non ha fornito un calendario definitivo, sebbene l’annuncio ufficiale riguardante la revisione delle pensioni risalga a fine dicembre. Per coloro che desiderano maggiori informazioni sull’avanzamento delle proprie pratiche, è possibile contattare il Contact Center dell’INPS per ottenere chiarimenti e dettagli aggiuntivi.