L’INPS è sempre pronto a sospendere o togliere una prestazione a chi commette, volontariamente o meno, degli errori.
Quando si invia domanda di una prestazione occorre prestare sempre molta attenzione. I dati dovranno essere completi e corrispondere alla verità. Basta un piccolo errore o una difformità riscontrata dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per perdere tutto.
La lista di Bonus, agevolazioni, prestazioni e trattamenti che i cittadini possono richiedere è molto lunga. L’elenco include sia misure assistenziali che economiche riservate a categorie particolari di persone. Per ogni misura ci sono requisiti da soddisfare di diversa natura – sanitari, anagrafici, reddituali. L’INPS, ente erogatore, controllerà con attenzione che ogni condizione sia realmente soddisfatta e che i dati inseriti nella domanda di accesso alla prestazione di interesse corrispondano alla realtà.
In caso contrario, procederebbe con un rifiuto dell’erogazione oppure con la sospensione o la decadenza del trattamento. Tante famiglie, ad esempio, non hanno ancora ottenuto l’Assegno di Inclusione pur avendo già inviato da tempo la richiesta di accesso al sussidio. Quali sono gli errori che potrebbero essere stati commessi e quali gli obblighi non ottemperati?
Gli errori da non commettere nella domanda di Assegno di Inclusione
La prima informazione da dare è che l’invio della domanda di Assegno di Inclusione non dà automaticamente diritto – soddisfacendo tutti i requisiti – al sussidio. Condizione necessaria per ricevere i soldi è la sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale tramite piattaforma SIISL. Solo dopo questa firma virtuale dell’accordo, allora l’INPS predisporrà il primo versamento a partire dal mese successivo alla sottoscrizione.
Un altro caso di perdita dell’Assegno di Inclusione è la mancata presentazione presso i servizi sociali entro il 120esimo giorno dalla firma del PAD. La sospensione ci sarà anche non rispondendo alle convocazioni dei servizi sociali o dei servizi per il Lavoro. Se l’assenza non verrà giustificata, il sussidio decadrà. Nessun AdI anche per chi rifiuta la sottoscrizione del Patto di Inclusione o il Patto di Servizio Personalizzato o non partecipa alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, al percorso di istruzione degli adulti di primo livello o non accetta un’offerta di lavoro congrua.
L’AdI, poi, è compatibile con l’attività da lavoro ma il percettore ha l’obbligo di informare l’INPS tramite modello Adi-Com entro 30 giorni dall’inizio dell’attività da lavoro subordinato o autonomo (entro il giorno precedente la data di inizio dell’attività). Infine, accenniamo alla perdita del sussidio per chi non comunica variazioni significative del nucleo familiare entro due mesi dall’evento (come l’uscita di un componente).