Dal bullismo ci si può difendere grazie a particolari strumenti legali. In alcuni casi si può anche richiedere un risarcimento.
Molti bambini e ragazzi sono vittime di bullismo, ossia di comportamenti (fisici e psicologici) aggressivi ripetuti nel tempo. Si tratta di condotte che possono causare gravi conseguenze, sia fisiche sia psicologiche.
Il bullismo può manifestarsi in differenti modi. Nel dettaglio, è diretto quando si esplicita in offese, minacce, percosse frequenti. È, invece, indiretto quando la vittima è oggetto di isolamento ed emarginazione intenzionale. Si parla, infine, di cyberbullismo quando la condotta si realizza tramite l’uso di internet, dei social network, dei cellulari.
La normativa, purtroppo, non prevede il reato di bullismo; la condotta persecutoria, però, può integrare altre fattispecie di reati, come la diffamazione o le lesioni personali, lo stalking, il revenge porn. In questi casi, se si ritiene che un figlio possa essere diventato una vittima, è possibile sporgere denuncia-querela all’Autorità giudiziaria, presso la Procura della Repubblica o attraverso le Forze dell’ordine.
Si aprirà un procedimento penale diretto alla verifica della responsabilità e alla condanna dei colpevoli. Nel processo, inoltre, ci si può costituire parte civile e chiedere il risarcimento dei danni.
I bulli, tuttavia, possono essere penalmente responsabili soltanto se hanno compiuto 14 anni. In casi contrario, sono non imputabili. Ma la denuncia non è l’unica forma di tutela che il legislatore mette a disposizione delle vittime di bullismo.
Se non si vuole sporgere denuncia, si può chiedere un ammonimento del responsabile presso la Questura. Il questore, dunque, convoca il presunto responsabile e un genitore (o il soggetto che ha la responsabilità genitoriale) e lo ammonisce verbalmente, esortandolo a mantenere un comportamento corretto e avvertendolo che, se non tiene conto dell’ammonimento, sarà coinvolto in un procedimento penale.
La tutela dell’ammonimento, tuttavia, può essere richiesta solo se i bulli hanno tra i 14 e i 18 anni di età (non compiuti), se le vittime sono minorenni e se tramite la condotta incriminata è stato realizzato un reato.
In caso di cyberbullismo, si può inviare una segnalazione al Garante della privacy per ottenere la rimozione dei contenuti lesivi dalla circolazione.
Nel caso in cui gli atti di bullismo vengano compiuti a scuola, la legge prevede la nomina di un referente incaricato di avvertire il collegio dei docenti e richiedere la sospensione dei bulli. Le vittime di bullismo hanno diritto al risarcimento dei danni. Per ottenerlo, è necessario provare le lesioni fisiche o psicologiche subite.
A tal fine, serve un certificato medico oppure la testimonianza di persone che hanno assistito alle scene di violenza. Nelle ipotesi più delicate, può essere disposta una perizia medico-legale o psicologica.
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