Cosa occorre fare quando si intende rinunciare ad un’eredità? E, come conseguenza, si perde anche il diritto alla pensione di reversibilità?
Poniamo un caso di specie: viene a mancare il nostro coniuge che, prima del decesso, aveva disposto volontà testamentarie per il lascito di un’eredità. Tuttavia, insieme ad essa, emergono anche cospicui debiti rimasti scoperti e da saldare. Allora, valutata la situazione nella sua complessità, decidiamo di non accettare l’eredità. Ebbene, cosa dobbiamo fare quindi? E rischiamo di perdere anche la pensione di reversibilità?
Partiamo dal principio: innanzitutto per rinunciare all’eredità del coniuge defunto dovremo dichiararlo per iscritto e rendere quindi la dichiarazione ad un notaio oppure al cancelliere del Tribunale del Comune presso cui il coniuge ha mantenuto il suo ultimo domicilio. A questo punto, validata ufficialmente la rinuncia, il coniuge superstite mantiene comunque tutti i propri diritti definiti “autonomi” rispetto ad essa.
Tra questi diritti rientrano anche quelli di tipo assistenziale, come confermato anche a livello giurisprudenziale dalla sentenza numero 268 del 1987 emessa dalla Corte Costituzionale: ciò significa quindi che la pensione dedicata ai superstiti, ovvero quella di reversibilità, non ha natura successoria e non rientra in alcun modo tra le spettanze che compongono l’eredità.
Dunque, essendo slegata ed autonoma rispetto ad essa, la pensione di reversibilità potrà essere percepita anche in caso di rinuncia all’eredità da parte del coniuge superstite. Questi, inoltre, pur avendo rinunciato all’eredità continuerà a mantenere il diritto di abitazione dell’immobile utilizzato come residenza famigliare, inclusa la mobilia in esso contenuta.
Infine, nei casi in cui il coniuge defunto avesse stipulato in vita polizze in cui il coniuge era stato designato come beneficiario, ecco che pur avendo rinunciato all’eredità il coniuge superstite potrà mantenere il diritto a percepire i relativi indennizzi. Tuttavia, in tema di pensione di reversibilità occorre precisare che, in caso di divorzio nonché in assenza di assegno di mantenimento periodico e di nuove nozze del superstite, la pensione di reversibilità non è dovuta.
Se si è in presenza di figli, infine, questi vengono considerati per il calcolo dell’ammontare totale della pensione solo nei casi in cui siano ancora minorenni oppure maggiorenni ed a carico del genitore defunto fino al suo decesso (ad esempio nelle circostanze di inabilità al lavoro). Per maggiori approfondimenti e delucidazioni a riguardo, è consigliabile consultare un legale specializzato che potrà fornire informazioni specifiche per i casi di specie.
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