Le spese straordinarie ai figli non sono sempre obbligatorie infatti esistono dei casi in cui si possono evitare queste: ecco quali.
Ci sono dei casi in cui il genitore che non è collocatario può evitare di contribuire alle spese straordinarie, ovvero quelle che sono oltre le ordinarie. Ecco quali possono essere queste situazioni.
La questione delle spese per mantenere i propri figli in caso di divorzio non è sempre molto semplice e non tutto può essere ben scritto nero su bianco. Ci sono infatti le spese straordinarie ad esempio che variano di mese in mese e non si possono stabilire in modo preciso prima. Ecco quali sono però i casi in cui il genitore non collocatario può evitare di versarli.
Le spese straordinarie nell’assegno di mantenimento sono sempre dovute? Ecco quali sono i casi in cui non è obbligatorio
Il tema delle spese ordinarie e straordinarie previste nell’assegno di mantenimento ai figli è molto delicato. Nei casi di separazione e divorzio infatti queste devono essere corrisposte, ma spesso succede che il genitore collocatario sostiene spese di propria iniziativa, anche non indispensabili.
In questo caso il genitore non collocatario può decidere di non pagarle anche se la questiona è chiaramente complessa. E’ chiaramente la giurisprudenza a determinare quali spese rientrano in questa categoria e infatti ci sono diverse sentenze in cui se ne parla.
La sentenza chiave che spiega bene questo passaggio è la n. 9372/2012 della Corte di Cassazione, secondo cui le spese straordinarie sono quelle che non fanno parte delle normali spese di vita quotidiana. Questi esborsi chiaramente non possono essere definiti in modo forfettario, ma devono essere considerati di volta in volta. Secondo una sentenza della Suprema Corte, la n. 1562/2020 considerare gli assegni straordinari in modo forfettario non è consono al principio di proporzionalità che equipara i redditi di entrambi i genitori.
Su quelle che sono le spese straordinarie il Tribunale di Roma ha deciso con una sentenza n. 15995/201 si riferiscono a tutto ciò che non rientra nelle spese ordinarie. Il Tribunale ha chiarito che quelle ordinarie servono alla vita quotidiana quindi a cibo, abbigliamento, pasti scortichi, abitazione, cancelleria, traportò urbano, spese mediche. Le straordinarie includono invece tutto ciò che non è espresso in quelle ordinarie. Per ottenerle però il genitore deve richiedere un consenso scritto dell’altro perché in caso contrario potrebbe spettare al giudice stabilire se spettano e potrebbe decidere in modo negativo. Il preventivo consenso scritto è richiesto nel caso in cui le spese straordinarie abbiano carattere eccezionale e non necessarie.